Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 15 apr 1948
È autorizzata la spesa di L. 10.000.000.000 per provvedere a spese a pagamento non differito per opere di miglioramento agrario, con special riguardo alla irrigazione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-25;190#art-2