Art. 4

In vigore dal 15 apr 1948
L'ammontare del fondo di dotazione delle Ferrovie dello Stato, di cui all'art. 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429, rimane stabilito, per l'esercizio finanziario 1947-1948, in L. 900.000.000.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-25;186#art-4

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