Art. 2
In vigore dal 15 apr 1948
È autorizzata, per l'esercizio finanziario 1947-48, la spesa di L. 500.000.000 per la costruzione e l'approvvigionamento dei mezzi di esercizio della ferrovia metropolitana di Roma.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-25;186#art-2