Art. 2

In vigore dal 15 apr 1948
È autorizzata la spesa straordinaria, di L. 75.000.000, quale concorso straordinario dello Stato nelle spese da sostenersi da Comuni e da Corpi morali per la ricostituzione e la riparazione dell'arredamento e del materiale didattico delle scuole elementari, distrutti o danneggiati da eventi bellici. È altresì autorizzata la spesa straordinaria di L. 750 milioni per restauri e riparazioni di danni in dipendenza di offese belliche a cose mobili e immobili, di interesse artistico, archeologico e bibliografico, di proprietà, dello Stato o degli enti di cui all'art. 27 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, a uffici e locali delle soprintendenze, musei, gallerie, biblioteche e loro arredamento, a scuole e istituti d'arte e di musica, governativi, e loro suppellettili. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 25 marzo 1948 DE NICOLA DE GASPERI - DEL VECCHIO - EINAUDI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1948 Atti del Governo, registro n. 18, foglio n. 136. - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-25;184#art-2

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