Art. 1
In vigore dal 15 apr 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il bilancio;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 17 marzo 1948:
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Il Governo è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1947 al 30 giugno 1948, in conformità dello stato di previsione annesso al presente decreto.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-25;184#art-1