Art. 2
In vigore dal 15 apr 1948
I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'art. 8 del regio decreto-legge 29 dicembre 1932, n. 1713, convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 319, sono stabiliti per l'esercizio finanziario 1946-47, come dall'elenco annesso al presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 25 marzo 1948
DE NICOLA
DE GASPERI - DEL VECCHIO - EINAUDI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1948
Atti del Governo, registro n. 18, foglio n. 127. - FRASCA
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-25;182#art-2