Art. 2

Art. 2

2 / 2
In vigore dal 15 apr 1948
I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'art. 8 del regio decreto-legge 29 dicembre 1932, n. 1713, convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 319, sono stabiliti per l'esercizio finanziario 1946-47, come dall'elenco annesso al presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 25 marzo 1948 DE NICOLA DE GASPERI - DEL VECCHIO - EINAUDI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1948 Atti del Governo, registro n. 18, foglio n. 127. - FRASCA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-25;182#art-2