Art. 2

In vigore dal 1 giu 1948
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare in bilancio con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 24 marzo 1948 DE NICOLA DE GASPERI - TUPINI - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1948 Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 50. - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-24;453#art-2

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Art. 2 Autorizzazione dell'ulteriore spesa di lire un miliardo in aggiunta a quella di cui all'art. 3 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1947-48, per lavori di riparazione dei danni prodotti da eventi bellici. — Testo vigente | Portale Normativo