Art. 1

In vigore dal 1 giu 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 17 marzo 1948: . È autorizzata la spesa, di lire un miliardo in aggiunta a quella di cui all'art. 3 dello schema del decreto legislativo che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1947-48, per provvedere in base alle disposizioni vigenti, alla riparazione dei danni prodotti da eventi bellici.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-24;453#art-1

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