Art. 3

In vigore dal 15 mag 1948
Le disposizioni di cui al precedente si applicano anche ai lavori dei quali l'Amministrazione dei lavori pubblici abbia affidato agli enti interessati o all'Ordinario diocesano la progettazione, direzione, sorveglianza e contabilizzazione precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-24;435#art-3

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