Art. 2
In vigore dal 15 mag 1948
Nei casi in cui si faccia luogo a delega a sensi del precedente articolo, potrà essere corrisposta agli enti delegati e all'Ordinario diocesano una somma non superiore al 2% dell'importo dei lavori e delle espropriazioni dettagliatamente periziati risultanti dal progetto approvato, restando escluse dal computo le maggiori somme da corrispondersi eventualmente per revisione dei prezzi contrattuali. La predetta percentuale sarà entro tale limite massimo graduata in relazione all'importanza delle prestazioni, alla entità dei lavori, alla loro natura alla località in cui ricadono e ad altre circostanze analoghe.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-24;435#art-2