Art. 8
In vigore dal 25 mag 1948
La retribuzione dei fattorini telegrafici di cui all' lettera a) del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 aprile 1947, n. 466, è aumentata a L. 7,20 per ognuno dei primi 900 oggetti recapitati in un mese e a L. 3,60 per ciascuno dei successivi.
In corrispondenza a tale aumento l'indennità di carovita di cui alla lettera e) del citato resta ridotta dell'importo e con le modalità previste dall' del decreto legislativo 25 ottobre 1946, n. 263 e successive modificazioni.
La retribuzione suppletiva di L. 4 e di L. 7 stabilita alla lettera c) del citato è aumentata del 30 per cento fermo rimanendo il limite massimo dell'ammontare complessivo per ogni turno di orario.
Storico versioni
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