Art. 3
In vigore dal 25 mag 1948
Al personale citato negli del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 aprile 1947, n. 466, si applicano le disposizioni di cui all' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778. Peraltro per il personale che presti servizio per meno di sei ore al giorno il minimo di miglioramento di cui al terzo comma dell' del citato decreto n. 778, è calcolato in ragione di tanti sesti di L. 2500 quante sono le ore di servizio giornaliere.
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