Art. 3

In vigore dal 3 giu 1948
L'unità di intensità di corrente elettrica è l'ampere. Esso è l'intensità di una corrente elettrica costante la quale, mantenuta in due conduttori paralleli, rettilinei, di lunghezza infinita, di sezione circolare trascurabile e posti alla distanza di un metro l'uno dall'altro, nel vuoto, produrrebbe tra questi conduttori una forza uguale a 2,10(elevato a -7) unità di M.K.S.(Omega) di forza per metro di lunghezza. L'unità di differenza di potenziale e di forza elettromotrice è il volt. Esso è la differenza di potenziale elettrico che esiste tra due sezioni di un filo conduttore percorso dalla corrente elettrica costante di un ampere; quando la potenza dissipata tra le due sezioni è uguale ad una watt. L'unità di resistenza elettrica è l'ohm. Esso è la resistenza elettrica che esiste tra due sezioni di un conduttore quando la differenza di potenziale elettrico costante di un volt applicata tra le due sezioni produce nel conduttore, la corrente elettrica di un ampere, purchè il conduttore non sia sede di alcuna forza elettromotrice. L'unità di quantità di elettricità è il coulomb. Esso è la quantità di elettricità trasportata in un secondo dalla corrente di un ampere. L'unità di capacità elettrica è il farad. Esso è la capacità di un condensatore elettrico fra le cui armature esiste la differenza di potenziale elettrico di un volt, allorchè su tali armature sono distribuite due quantità di elettricità di segno opposto; ciascuna uguale a un coulomb. L'unità di induttanza elettrica, l'henry. Esso è l'induttanza elettrica di un circuito chiuso in cui si produce la forza elettromotrice di un volt allorchè la corrente elettrica che percorre il circuito varia uniformemente di un ampere al secondo. L'unità di flusso di induzione magnetica è il weber. Esso è il flusso del vettore induzione magnetica che, concatenato con un circuito chiuso e riducentesi a zero in un secondo con un gradiente uniforme vi produrrebbe, durante tale secondo, la forza elettromotrice di un volt.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-21;370#art-3

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Art. 3 Modificazioni alle unita' fotometriche ed elettriche stabilite dagli articoli 5, 6 e 7 della legge 13 dicembre 1928, n. 2886. — Testo vigente | Portale Normativo