Art. 1

In vigore dal 3 giu 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 21 febbraio 1948: . Le unità fotometriche e le unità elettriche stabilite dagli della legge 13 dicembre 1928, n. 2886, sono sostituite dalle unità definite rispettivamente negli del presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-21;370#art-1

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