Art. 2
In vigore dal 25 apr 1948
Per le spese previste nel presente decreto il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad emettere ordini di accreditamento in eccedenza al limite previsto dall'art. 56 della legge 18 novembre 1923, numero 2440, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, modificate dal decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 172, fino alla concorrenza di lire 50.000.000.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 19 marzo 1948
DE NICOLA
DE GASPERI - SEGNI - EINAUDI - DEL VECCHIO
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1948
Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 59. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-19;232#art-2