Art. 1
In vigore dal 25 apr 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sentita la Corte dei conti;
Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per il bilancio e per il tesoro;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 17 marzo 1948:
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La spesa autorizzata col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 aprile 1947, n. 232, per provvedere alle esigenze relative alla lotta contro le cavallette nella campagna 1947 è aumentata di L. 700.000.000.
Detta maggiore somma verrà iscritta nella pane straordinaria dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste con decreto del Ministro per il tesoro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-19;232#art-1