Art. 2

In vigore dal 9 apr 1948
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sarà pubblicazione nella a Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal 16 aprile 1947. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 19 marzo 1948 DE NICOLA DE GASPERI - FACCHINETTI DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1948 Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 38. - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-19;221#art-2

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Art. 2 Proroga al 15 aprile 1948, limitatamente ad un posto, delle disposizioni del regio decreto 28 settembre 1941, n. 1108, recante aumento, per la durata della guerra e sino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra, di due posti di ispettore generale nell'Amministrazione centrale della marina militare. — Testo vigente | Portale Normativo