Art. 1
In vigore dal 9 apr 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto col Ministro per il tesoro;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 17 marzo 1948:
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L'efficacia delle disposizioni contenute nel regio decreto 28 settembre 1941, n. 1108, recante temporaneo aumento di due posti di ispettore generale e corrispondente diminuzione di due posti di direttore capo divisione nel ruolo del personale della carriera amministrativa, è estesa fino a tutto il 15 aprile 1948, limitatamente ad uno solo dei predetti due posti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-19;221#art-1