Art. 1

In vigore dal 9 apr 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto col Ministro per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 17 marzo 1948: . L'efficacia delle disposizioni contenute nel regio decreto 28 settembre 1941, n. 1108, recante temporaneo aumento di due posti di ispettore generale e corrispondente diminuzione di due posti di direttore capo divisione nel ruolo del personale della carriera amministrativa, è estesa fino a tutto il 15 aprile 1948, limitatamente ad uno solo dei predetti due posti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-19;221#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo