Art. 3
In vigore dal 13 giu 1948
Al riesame da parte delle Commissioni di cui all' sono assoggettati, agli effetti previsti dal presente decreto, anche i militari nei confronti dei quali la cancellazione dai ruoli sia stata già revocata o annullata per il solo fatto del mancato esperimento dell'azione penale o della non intervenuta condanna.
Restano comunque salvi i provvedimenti di revoca già adottati dalla competente autorità amministrativa, in seguito ad un nuovo esame di merito.
I militari indicati nel primo comma sono precauzionalmente sospesi dall'impiego o dal grado sino a che non intervenga il provvedimento definitivo. Durante tale periodo non si fa luogo a corresponsione di competenze arretrate.
Qualora, in seguito al riesame previsto dal primo comma, la cancellazione dai ruoli venga ripristinata, il relativo provvedimento ha effetto dalla data di decorrenza di quello revocato o annullato.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-17;648#art-3