Art. 1

In vigore dal 13 giu 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV, della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per le finanze e per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 4 marzo 1948; . Le cancellazioni dai ruoli disposte nei confronti del personale militare delle Forze armate ai sensi dei decreti legislativi 26 aprile 1945, n. 294 e 7 settembre 1945, n. 685, sono revocate d'ufficio quando il procedimento penale per il fatto che ha, dato luogo alla cancellazione è stato definito con sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché il militare non lo ha commesso. Restano ferme le cancellazioni disposte nei confronti dei militari che nel procedimento penale di cui al precedente comma hanno riportato condanna con sentenza irrevocabile ancorchè sia stata ad essi applicata l'amnistia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-17;648#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo