Art. 1
In vigore dal 9 apr 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione.
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per il tesoro;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 4 marzo 1948:
Articolo unico.
Ai fini della promozione al grado 70 nel ruolo del personale di gruppo A dell'Amministrazione civile dell'interno, la disposizione dell'art. 6 della legge 16 giugno 1940, n. 721, è applicabile a coloro che abbiano maturato il biennio di permanenza nel grado 8° alla data del 31 dicembre 1947.
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare como legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 15 marzo 1948
DE NICOLA
DE GASPERI - SCELBA - DEL VECCHIO
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dai conti, addì 1 aprile 1948
Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 11. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-15;223#art-1