Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 9 apr 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione. Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 4 marzo 1948: Articolo unico. Ai fini della promozione al grado 70 nel ruolo del personale di gruppo A dell'Amministrazione civile dell'interno, la disposizione dell'art. 6 della legge 16 giugno 1940, n. 721, è applicabile a coloro che abbiano maturato il biennio di permanenza nel grado 8° alla data del 31 dicembre 1947. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare como legge dello Stato. Dato a Roma, addì 15 marzo 1948 DE NICOLA DE GASPERI - SCELBA - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dai conti, addì 1 aprile 1948 Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 11. - FRASCA
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