Art. 2

In vigore dal 22 apr 1948
Il Ministero del tesoro e autorizzato a provvedere con proprio decreto alla variazione di bilancio occorrente per l'attuazione del presente decreto, il quale entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 12 marzo 1948 DE NICOLA DE GASPERI - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1948 Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 139. - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-12;289#art-2

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Art. 2 Concessione di un contributo straordinario a favore dell'Ente Nazionale per la Distribuzione dei Soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.). — Testo vigente | Portale Normativo