Art. 2
2 / 2In vigore dal 22 apr 1948
Il Ministero del tesoro e autorizzato a provvedere con proprio decreto alla variazione di bilancio occorrente per l'attuazione del presente decreto, il quale entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 12 marzo 1948
DE NICOLA
DE GASPERI - DEL VECCHIO
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1948
Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 139. - FRASCA
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-12;289#art-2