Art. 2
In vigore dal 23 apr 1948
L'organico del comune di Fonteno ed il nuovo organico del comune di Solto Collina, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.
Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori rispettivamente per il comune di Fonteno e per quello di Solto Collina, a quelli organicamente assegnati al comune di Fonteno anteriormente all'entrata in vigore del regio decreto 29 gennaio 1928, n. 177, e cumulativamente, a quelli di Esmate e di Solto anteriormente alla data medesima.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-11;295#art-2