Art. 1

In vigore dal 23 apr 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per l'interno; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 21 febbraio 1948: . Il comune di Fonteno, riunito con i comuni di Esmate e di Solto nell'unico comune di Solto Collina, col regio decreto 29 gennaio 1928, n. 177, è ricostituito con la circoscrizione territoriale preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo. Il Prefetto di Bergamo, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Fonteno e di Solto Collina in dipendenza dell'applicazione del presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-11;295#art-1

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