Art. 3
In vigore dal 27 apr 1948
In relazione all', ultimo comma, del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1947, n. 19, ai capi di istituto, ai vice-capi di istituto, agli insegnanti di quelle materie per le quali sono prescritte esercitazioni scritte o grafiche o esercitazioni di tirocinio negli istituti magistrali, nonché agli insegnanti che hanno cura ti gabinetti o di biblioteche, sono assegnati compensi per lavoro straordinario in misura forfettaria ragguagliata ad un importo non superiore ad un quinto della corrispondente indennità di studio.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-11;240#art-3