Art. 2
In vigore dal 14 set 1961
Oltre all'indennità di studio di cui all', ai presidi o direttori delle scuole e degli istituti d'istruzione secondaria e artistica di ogni ordine e grado, nonché ai rettori e alle direttrici degli istituti di educazione, è corrisposta, in aggiunta allo stipendio, un'indennità di carica, non computabile agli effetti della pensione, nella misura di L. 6000 mensili per i capi d'istituto titolari di la categoria, e per i direttori di conservatori di musica di 1ª classe e dell'Accademia nazionale d'arte drammatica; di L. 5000 mensili per i capi di istituto titolari di 2ª categoria e per i direttori di conservatori di musica di 2ª classe, degli istituti e scuole d'arte; di L. 4000 mensili per i capi d'istituto incaricati e supplenti. Per i capi di istituto incaricati e supplenti l'indennità di carica sostituisce quella di cui all'art. 7 del regio decreto legislativo 1 giugno 1940, n. 539, e successive modificazioni, e quelle di cui all'art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 595.
In nessun caso potrà essere percepita più di una indennità di carica.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 19 ha disposto (con l'art. 18, commi 1, 2, 3 e 4) che "L'indennita' di carica di cui all'art. 2 del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 240, e successive modificazioni ed estensioni, assume la denominazione di indennita' di direzione ed e' attribuita, al seguente personale nelle - misure mensili lorde sotto indicate: 1) Presidi di 1ª categoria degli Istituti di istruzione secondaria - Direttori dei Conservatori di musica Direttore dell'Accademia nazionale d'arte drammatica - Direttore dell'Accademia di danza - Direttori degli Istituti di arte di Palermo, Napoli, Firenze e Venezia. fino a 12 classi: L. 15.000: da 13 a 24 classi: L. 20.000; oltre le 24 classi: L. 24.000; 2) Direttori e Presidi di 2ª categoria delle scuole di istruzione secondaria - Direttori delle scuole ed istituti d'arte: fino a 12 classi: L. 14.000; da 13 a 24 classi: L. 16.000; oltre le 24 classi: L. 20.000; 3) Rettori dei Convitti nazionali e Direttrici degli Educandati femminili: L. 15.000; 4) Direttori delle Scuole di ostetricia di Venezia e Trieste: L. 11.000; 5) Ispettori scolastici: L. 16.000; 6) Direttori didattici, Direttori della Scuola statale di metodo "A. Romagnoli", Direttori degli Istituti statali dei sordomuti: L. 14.000. Ai capi d'Istituto incaricati e supplenti l'indennita' di direzione e' attribuita in ragione della meta' della misura prevista per il preside o direttore di istituto o scuola con lo stesso numero di classi. In nessun caso puo' essere percepita piu' di una indennita' di direzione. L'indennita' non e' dovuta al personale comandato o collocato in posizione che non comporti l'effettivo esercizio della funzione". Ha inoltre disposto (con l'art. 28) che la suddetta modifica ha effetto dal 1° luglio 1956.
- Il D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 19, come modificato dalla L. 28 luglio 1961, n. 831, ha disposto (con l'art. 18, commi 1, 2 e 3) che "L'indennita di direzione mensile lorda, di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e successive modificazioni, e stabilita, a decorrere dal 1° ottobre 1961, nelle seguenti misure: 1) direttori dei Conservatori di musica, direttore dell'Accademia nazionale di arte drammatica, direttore dell'Accademia nazionale di danza, presidi di 1ª categoria degli istituti di istruzione seconda- ria, preside dell' istituto statale " Augusto Romagnoli " di specia lizzazione per gli educatori dei minorati della vista e direttori degli istituti d'arte: fino a 12 classi....................................... L. 28.000 da 13 a 24 classi..................................... " 39.000 oltre 24 classi........................................ " 49.000 2) direttori e presidi di 2ª categoria delle scuole di istruzione secondaria, direttori delle scuole d'arte: fino a 12 classi.......................................L. 23.000 da 13 a 24 classi ......................................." 29.000 oltre 24 classi ......................................." 37.000 3) rettori dei convitti nazionali e direttrici degli educandati femminili: lire 28.000; 4) ispettori scolastici: con meno di tre anni di servizio ....................L. 31.000 con almeno tre anni di servizio ...................." 35.000 5) direttori didattici, direttori degli istituti statali di sordomuti: lire 23.000. Nulla e' innovato per quanto concerne l'indennita' ai direttori delle scuole di ostetricia di Venezia e Trieste, di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 Al personale di cui al presente articolo comandato o comunque chiamato a prestare nella pubblica Amministrazione servizio che non comporti l'effettivo esercizio della funzione, e' data facolta' di optare fra la indennita' di direzione e quella di lavoro straordinario da corrispondersi dall'Amministrazione presso la quale il personale medesimo e' chiamato a prestare servizio".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-11;240#art-2