Art. 8 bis
In vigore dal 23 lug 1950
Il personale di ruolo che, alla data di cui al precedente , ricopriva a qualsiasi titolo uffici presso la Scuola di tirocinio ad orario ridotto per l'arte ceramica di Caltagirone, per il quale l' prevede posti di ruolo, è, dalla stessa data, inquadrato a tutti gli effetti, nei posti medesimi, previo favorevole esito di speciale ispezione, disposta dal Ministro per la pubblica istruzione.
Ai fini degli aumenti periodici di stipendio nel nuovo ruolo è valutabile, per il personale di cui al precedente comma, il servizio prestato nel ruolo di provenienza in grado uguale o superiore a quello attribuito nel nuovo ruolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-09;266#art-8-bis