Art. 7
In vigore dal 1 mag 1948
Restano acquisiti al bilancio della scuola i contributi attualmente erogati da Enti e privati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-09;266#art-7