Art. 2

In vigore dal 3 apr 1948
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 6 marzo 1948 DE NICOLA DE GASPERI - GRASSI - PELLA - DEL VECCHIO - GONELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1948 Atti del Governo, registro n. 18, foglio n. 120. - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-06;199#art-2

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Art. 2 Estensione del termine per la cessazione degli organi straordinari di amministrazione dell'Istituto centrale di statistica. — Testo vigente | Portale Normativo