Art. 1

In vigore dal 3 apr 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro e per la pubblica istruzione; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 4 marzo 1948: . Il termine stabilito all'art. 3 del decreto legislativo 16 maggio 1945, n. 287, per il funzionamento degli organi straordinari di amministrazione dell'Istituto centrale di statistica, è esteso fino al 30 giugno 1948. Anche anteriormente alla scadenza del termine stabilito nel precedente comma, i membri del Consiglio di amministrazione straordinaria dell'Istituto predetto decadono di diritto dalla carica con la regolare costituzione degli organi normali dell'Istituto.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-06;199#art-1

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