Art. 2

In vigore dal 27 mar 1948
Il nuovo organico del comune di Falconara Marittima e quelli dei commi di Ancona di Chiaravalle, saranno stabiliti al Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa. Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente a quelli organicamente assegnati ai Comuni suddetti anteriormente all'entrata in vigore del regio decreto 15 aprile 1923, n. 882. Al personale già in servizio preso i comuni di Ancona e di Chiaravalle, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-02;165#art-2

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Art. 2 Ricostituzione dei comune di Falconara Marittima (Ancona). — Testo vigente | Portale Normativo