Art. 1
In vigore dal 27 mar 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 21 febbraio 1948:
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Il comune di Falconara Marittima, aggregato a quello di Ancona e a quello di Chiaravalle col regio decreto 15 aprile 1928, n. 882, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.
Il Prefetto di Ancona, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-02;165#art-1