Art. 2

In vigore dal 9 apr 1948
Il Ministro per il tesoro procederà con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 27 febbraio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - TUPINI - EINAUDI - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1948 Atti del Governo, registro n. 18, foglio n. 113. - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-27;160#art-2

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Art. 2 Aumento dello stanziamento previsto dall'art. 6 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1947-48 per far fronte agli oneri derivanti dalla revisione dei prezzi contrattuali. — Testo vigente | Portale Normativo