Art. 2

Art. 2

2 / 2
In vigore dal 9 apr 1948
Il Ministro per il tesoro procederà con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 27 febbraio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - TUPINI - EINAUDI - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1948 Atti del Governo, registro n. 18, foglio n. 113. - FRASCA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-27;160#art-2