Art. 2

In vigore dal 15 apr 1948
Gli organici dei comuni di Grisolia e Cipollina, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa. Il numero complessivo dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori a quelli attualmente assegnati al comune di Grisolia Cipollina. Al personale già in servizio presso il comune di Grisolia Cipollina, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo. Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 26 febbraio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - SCELBA Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1948 Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 89. - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-26;255#art-2

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Art. 2 Erezione in comune autonomo della frazione Cipollina dei comune di Grisolia Cipollina (Cosenza). — Testo vigente | Portale Normativo