Art. 1
In vigore dal 15 apr 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 24 febbraio 1948:
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La frazione Cipollina del comune di Grisolia Cipollina è eretta in comune autonomo con denominazione Cipollina e con la circoscrizione territoriale risultante dalla pianta planimetrica, annessa al presente decreto.
Il comune di Grisolia Cipollina assumerà la denominazione di Grisolia.
Il Prefetto di Cosenza, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni anzidetti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-26;255#art-1