Art. 2
In vigore dal 8 apr 1948
Il termine fissato nell' del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 358, per la presentazione ai competenti uffici degli enti previdenziali o degli istituti di assicurazione, del regolare estratto degli atti di morte o scomparizione e degli altri certificati dello stato civile scade il 15 aprile 1950.
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