Art. 1
In vigore dal 8 apr 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 12 febbraio 1948:
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Le facoltà di cui agli del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 358, possono essere esercitate fino al 15 aprile 1949.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-26;216#art-1