Art. 3
In vigore dal 17 mar 1948
Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 24 febbraio 1948
DE NICOLA
DE GASPERI - SCELBA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1948
Atti del Governo, registro n. 18, foglio n. 47. - FRASCA
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-24;125#art-3