Art. 2

In vigore dal 17 mar 1948
Il nuovo organico del comune di Sanguinetto e quello del comune di Concamarise, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta, provinciale amministrativa. Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suddetti anteriormente all'entrata in vigore del regio decreto 28 marzo 1929, n. 704. Al personale già in servizio presso il comune di Sanguinetto, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-24;125#art-2

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Art. 2 Ricostituzione del comune di Concamarise (Verona). — Testo vigente | Portale Normativo