Art. 2

In vigore dal 16 apr 1948
L'ultimo periodo del secondo comma dell'art. 12 del decreto legislativo 25 gennaio 1947, n. 14, è sostituito dal seguente: "Nel caso di un solo superstite l'assegno è ridotto per la vedova o il vedovo e l'ascendente o il fratello o la sorella alla metà".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-19;254#art-2

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