Art. 2
2 / 6In vigore dal 16 apr 1948
L'ultimo periodo del secondo comma dell'art. 12 del decreto legislativo 25 gennaio 1947, n. 14, è sostituito dal seguente:
"Nel caso di un solo superstite l'assegno è ridotto per la vedova o il vedovo e l'ascendente o il fratello o la sorella alla metà".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-19;254#art-2