Art. 2

In vigore dal 3 mar 1948
Gli organici del comune di Castana e del ricostituito comune di Montescano, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa. Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suindicati anteriormente alla loro fusione. Al personale già in servizio presso il comune di Castana, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-11;87#art-2

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Art. 2 Ricostituzione del comune di Montescano (Pavia). — Testo vigente | Portale Normativo