Art. 1
In vigore dal 3 mar 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 6 dicembre 1947:
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Il comune di Montesacano, aggregato a quello di Castana col regio decreto 28 marzo 1929, n. 777, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo, fatta eccezione per la frazione di Casa Colombi, che rimane aggregata al comune di Castana.
Il Prefetto di Pavia, sentita la Giunta, provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-11;87#art-1