Art. 1
In vigore dal 24 feb 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti, d'intesa con i Ministri per gli affari esteri, per l'interno, per la grazia e giustizia e per l'industria e commercio;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 febbraio 1948;
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È data facoltà al Ministro per i trasporti, d'intesa con i Ministri per l'interno e per l'industria e commercio, di prorogare la validità degli speciali permessi di circolazione per gli autoveicoli oltre il periodo di tempo stabilito dall'art. 5 del regio decreto-legge 5 maggio 1944, n. 133, nonché di esentare alcune o tutte le categorie di autoveicoli dall'obbligo del permesso stesso.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-11;57#art-1