Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 24 feb 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per i trasporti, d'intesa con i Ministri per gli affari esteri, per l'interno, per la grazia e giustizia e per l'industria e commercio; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 febbraio 1948; . È data facoltà al Ministro per i trasporti, d'intesa con i Ministri per l'interno e per l'industria e commercio, di prorogare la validità degli speciali permessi di circolazione per gli autoveicoli oltre il periodo di tempo stabilito dall'art. 5 del regio decreto-legge 5 maggio 1944, n. 133, nonché di esentare alcune o tutte le categorie di autoveicoli dall'obbligo del permesso stesso.
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