Art. 2

In vigore dal 26 mag 1948
I nuovi limiti di somma di cui al precedente articolo cominceranno ad applicarsi con decorrenza dalle prescrizioni maturate al 31 dicembre 1948. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 9 febbraio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - D'ARAGONA - GRASSI - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1948 Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 202. - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-09;393#art-2

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